Hypno Admin
Age : 47 Localisation : Drummondville Position : Admin Registration date : 2006-10-31
Character sheet SAS Status: Recruit
| Subject: Treaty that Somerset have Fri Feb 16, 2007 12:58 pm | |
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Suan
Age : 72 Localisation : RK: Bristol; IRL: Wisconsin, USA Registration date : 2007-02-20
| Subject: Re: Treaty that Somerset have Thu Feb 21, 2008 5:06 am | |
| I previously copied and pasted all treaties from here to the RK Forum. I now add the signed Friendship Treaty with Milan here: - Quote :
- Friendship treaty between Duchy of Milan and Somerset County.
In their almighty wisdom Suan, Countess of Somerset, and Zarch, Duke of Milan, wished to state by this friendship treaty binding Duchy of Milan and Somerset County citizens.
Article I - about signing other treaties The contracting parties agree to avoid signing other treaties, agreements or accords that are hostile to the other part and against this treaty. Examples of hostile treaties are agreements in order to damage or to obtain by force part of one part territories.
Article II - about cooperation in case of third party conflict The contracting parties agree on avoiding any kind of help (commercial, diplomatic, military) to a third party that is in conflict with one of the parties.
Article III - about commerce The contracting parties agree on promoting commercial agreements. They agree on avoiding economic destabilization to each other, to punish any perpetrator coming from or acting on their territories. Specific commercial agreements will be signed between contracting parties later on.
Article IV – about culture The contractors help any cultural exchange and their celebration days. Further projects can be carried on and the contractors aid the municipalities that want to exchange and share these values.
Article V - on respect of treaty clauses The missing respect of any clause of the treaty obliges the neglectful contractor to the payment of a financial compensation. In case of a missing payment of this compensation, the damaged counterpart is allowed to cancel the treaty.
Article VI - about modification of the treaty By mutual agreement, it is possible to modify this treaty partially or totally.
Article VII – about treaty effectiveness The treaty becomes effective without time limit from the ratification and it binds the citizens of the two counties/duchies. This treaty is written in two versions, one in Italian and one in English. The two versions have the same value and effect.
Signed at the embassy of Duchy of Milan in Somerset on february the sixth, 1456
In the name of Milan's Duchy:
Giacomo "Zarch" Borromeo Duca di Milano Claudis de' Medici Estense, Gran Ciambellano del Ducato di Milano - Quote :
- In the name of Somerset's County:
Lady Suan Duchess of Somerset Giangio Somerset Ambassador to the Ducato of Milano Trattato d'amicizia tra il ducato di Milano e la Contea del Somerset Nella loro grande saggezza, Zarch, Principe di Milano e Suan, Contessa del Somerset hanno chiesto di mettere per iscritto presente trattato d'intesa che vincola i popoli del ducato di Milano e della Contea del Somerset.
Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.
Articolo II – della cooperazione in caso di conflitto con terzi Le parti contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Articolo III - del commercio Le parti contraenti si impegnano a favorire ogni intesa commerciale. Si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio. Accordi commerciali possono essere conclusi volta per volta tra i contraenti.
Articolo IV - della cultura I contraenti favoriscono gli scambi culturali e festivi tra loro. Progetti in questo senso possono essere discussi, e inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.
Articolo V - del rispetto delle clausole del trattato Il non rispetto di una clausola del trattato comporta il pagamento di un’ammenda da parte del contraente negligente. Il mancato pagamento dell’ammenda comporta la facoltà per la controparte danneggiata di non rispettare il presente trattato come ritorsione.
Articolo VI - della procedura di denunzia del trattato Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo VII - della modifica del trattato Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo VIII - dell'entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Firmato all'Ambasciata del Somerset presso il Ducato di Milano il 06 di febbraio dell'anno del Signore 1456 In nome della Contea del Somerset: Lady Suan Duchess of Somerset Giangio Somerset Ambassador to the Ducato of Milano
In nome del Ducato di Milano: Giacomo "Zarch" Borromeo, Duca di Milano Claudis de' Medici Estense, Gran Ciambellano del Ducato di Milano | |
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